Ordinanza N. 18 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1972
Data deposito/pubblicazione
02/02/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e
dell’articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul
trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle
imprese grafiche ed affini), promosso con ordinanza emessa il 27
novembre 1970 dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Mastellone Mario e la società Poligrafica e Cartevalori,
iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 27 novembre 1970, pronunciata nel corso
della causa civile vertente tra Mastellone Mario e la s.p.a.
Poligrafica e Cartevalori, la Corte di appello di Napoli ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, nonché del d.P.R. 11 settembre 1960, n.
1326, nella parte in cui escludono che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo
reso efficace erga omnes, al salario sufficiente possa essere
direttamente rilevata dal giudice, in riferimento all’art. 36 della
Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha concluso perché la questione sia dichiarata
infondata.
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, secondo comma, legge 14
luglio 1959, n. 741, e dell’articolo unico del d.P.R. 11 settembre
1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo
reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice
ordinario i poteri derivanti dall’art. 36 della Costituzione;
che per effetto di tale sentenza l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.), senza necessità che la dichiarazione
di illegittimità costituzionale sia estesa agli altri articoli della
legge n. 741 del 1959 denunciati dalla Corte di appello di Napoli.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n.
741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
normativo ai lavoratori), e dell’articolo unico del d.P.R. 11 settembre
1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei
lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in
cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi
economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes
al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal
giudice, norma questa già dichiarata costituzionalmente illegittima
con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.