Ordinanza N. 180 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
07/07/1986
Data deposito/pubblicazione
07/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5
aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta
tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa dal Pretore di Roma
il 27 maggio 1985 in causa Monterotti Emilio c. Tirelli Umberto (reg.
ord. n. 513/1985), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale del 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Monterotti
Emilio e Tirelli Umberto ed avente ad oggetto licenza per finita
locazione di immobile non abitativo il Pretore di Roma, con ordinanza
del 27 maggio 1985 (reg. ord. n. 513 del 1985), sollevava questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9 bis, prima parte, del
d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella 1. 5 aprile 1985 n.
118, il quale – disponendo il diritto del conduttore al “rinnovo” delle
locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della
1. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 711.
ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in 1. n. 94 del 1982 –
stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi
principi già enunciati da questa Corte specialmente con la sent. n. 89
del 1984 e quindi comprimendo eccessivamente il diritto di proprietà
di cui all’art. 42 Cost.;
che il giudice rimettente faceva riferimento anche all’art. 3
Cost., per l’ingiustificato favore riservato ai conduttori ed estendeva
l’impugnativa anche al comma 9 quater del cit. art. 1;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte
le norme impugnate la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, per contrasto con gli
artt. 3 e 42 Cost.
Visti gli artt. 26 1.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 9 bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985
n. 12 convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Roma, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.
108 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VlRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO
SAJA GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere