Ordinanza N. 181 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
17/11/1971
Data deposito/pubblicazione
17/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il
22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente
in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i
Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e
Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale previsti dall’art. 34 del decreto legislativo
30 aprile 1970, n. 639.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio
dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana
ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento ai decreti
rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970,
con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale previsti dall’art. 34 del decreto
legislativo 30 aprile 1970, n. 639;
che col ricorso si chiede che sia accertato in via preliminare,
quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e 35 del predetto decreto
legislativo sono viziati da illegittimità costituzionale per
violazione degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto regionale e
degli artt. 1, 2 e 4 delle Norme di attuazione, approvate con decreto
presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138, e che, comunque, sia dichiarato
che spetta alla Regione siciliana, in base alle predette norme, il
diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a far parte dei
predetti Comitati provinciali dell’I.N.P.S. e siano conseguentemente
annullati i decreti sopra indicati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio, con atto notificato al Presidente della Regione l’11 marzo
1971, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso,
perché con esso si sarebbe prospettato un conflitto meramente
virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti impugnati,
della nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata
una invasione di competenza regionale, e inoltre perché i decreti
stessi sarebbero attuativi dell’art. 34 del citato decreto legislativo
n. 639 del 1970, non impugnato a suo tempo;
che nel merito la difesa del Presidente del Consiglio ha sostenuto
che l’invocata disposizione dell’art. 4 delle Norme di attuazione
sarebbe attualmente inoperante, non essendo state ancora emanate le
norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4;
che nella discussione orale le due difese hanno insistito nelle
rispettive tesi.
Considerato che il giudizio per conflitto di attribuzione è stato
validamente proposto perché i decreti di cui trattasi sono stati
impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza della Regione,
in quanto, con l’uniformarsi, nel costituire i Comitati provinciali
dell’I.N.P.S., esclusivamente all’art. 34 del decreto legislativo
citato, non hanno dato applicazione all’art. 4 del decreto
presidenziale n. 1138 del 1952, violando cosi gli artt. 17, lett. f, e
20 dello Statuto, di cui il detto art. 4 è norma di attuazione;
che, ai fini della decisione del conflitto, si presenta come
preliminare e strumentale la risoluzione della questione se l’art. 34
del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato le predette
norme statutarie e di attuazione col non prevedere la rappresentanza
della Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella Regione
medesima;
che tale questione è pertanto rilevante nel presente giudizio, e
non è manifestamente infondato il dubbio che nella partecipazione
della Regione al procedimento di nomina dei componenti gli organi
locali degli Istituti di previdenza e nella partecipazione alla loro
attività mediante la rappresentanza prevista dall’art. 4 delle norme
di attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo
di esercizio della competenza in materia di legislazione sociale,
attribuita alla Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto;
che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni
pronuncia sul merito del ricorso, sollevi davanti a se stessa la
questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a se stessa della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 30
aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20 dello
Statuto per la Regione siciliana e all’art. 4 delle norme di attuazione
(d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138), nella parte in cui non è prevista la
rappresentanza della Regione nei Comitati provinciali dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale;
2) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere
trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale
di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità costituzionale di cui al numero 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.