Ordinanza N. 181 del 1973
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1973
Data deposito/pubblicazione
19/12/1973
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1973
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni
stradali e autostradali), e dell’art. 46, terzo comma, della legge 25
giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per
pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971
dalla Corte d’appello di Genova nel procedimento civile vertente tra
l’Azienda nazionale autonoma delle strade statali e la società
Rossbeton, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Visti gli atti di Costituzione dell’ANAS e della società
Rossbeton;
udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che in sede di interpretazione dell’art. 9, comma primo,
della legge 24 luglio 1961, n. 729, ai fini della rilevanza, la Corte
d’appello di Genova ha ritenuto tale norma applicabile alle
costruzioni, alle ricostruzioni ed agli ampliamenti di edifici e
manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi anche entro il perimetro dei
centri abitati, ed ha al riguardo fornito adeguata motivazione;
che le due questioni sollevate con l’ordinanza indicata in epigrafe
sarebbero non manifestamente infondate, perché la mancata previsione
di un indennizzo in favore dei proprietari frontisti, a cui è inibito
dal citato art. 9 di eseguire le dette opere entro una fascia di
notevole ampiezza (mt. 25) a confine con l’autostrada, sarebbe in
contrasto con l’art. 42, comma terzo, della Costituzione e perché
l’art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, detta una disciplina
differenziata per le “servitù stabilite da leggi speciali” e senza
adeguata giustificazione, e in contrasto con l’art. 42, comma terzo,
della Costituzione, non consente, combinandosi con il silenzio della
legge n. 729 del 1961 in tema di indennizzo, che si possano desumere
dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità i mezzi
ed i criteri per determinare ed applicare l’indennizzo stesso.
Considerato che con la sentenza n. 133 del 1971 questa Corte ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961 (nonché
dell’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell’art. 46, comma
terzo, della citata legge n. 2359 del 1865, in riferimento agli artt. 3
e 42, comma terzo, della Costituzione; e che con l’ordinanza indicata
in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti che non siano
eguali a quelli già considerati da questa Corte nella sentenza sopra
indicata o comunque in essi non ricompresi, e che pertanto non
ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba
rivedere la propria decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961,
n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma
terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle
espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della
Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe della Corte
d’appello di Genova, e già dichiarate non fondate con la sentenza n.
133 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere