Ordinanza N. 181 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
08/06/2000
Data deposito/pubblicazione
08/06/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/05/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili), promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dalla Commissione tributaria
regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall’Ufficio del
registro di Milano contro l’Immobiliare Cusio S.r.l. iscritta al
n. 810 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno
1998;
Visto l’atto di costituzione dell’Immobiliare Cusio S.r.l.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi l’avvocato Francesco Tesauro per l’Immobiliare Cusio S.r.l.
e l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di un
avviso di accertamento INVIM relativo ad atto di vendita dichiarato
nullo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con
ordinanza emessa il 10 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento
all’art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili), “nella parte in cui
subordina il rimborso dell’imposta per dichiarazione di nullità
dell’atto di alienazione o trasmissione al verificarsi della
condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista
dall’art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)”;
che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di nullità
dell’atto determinerebbe il venir meno della manifestazione di
ricchezza che costituisce il presupposto dell’imposta, con la
conseguenza che il previsto limite alla restituzione dell’imposta
comporterebbe una violazione del principio di capacità contributiva;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte pubblica, il presupposto
dell’imposta sarebbe costituito non dal trasferimento del bene bensì
dal suo incremento di valore nel periodo considerato e non verrebbe,
pertanto, meno per effetto della declaratoria di nullità o della
pronuncia di annullamento dell’atto di trasferimento;
che si è costituita in giudizio la Immobiliare Cusio S.r.l.,
ricorrente nel giudizio a quo concludendo per l’accoglimento della
questione;
che, ad avviso della parte privata, la norma censurata –
imponendo il pagamento dell’imposta anche in caso di nullità
dell’atto di trasferimento – comporterebbe conseguenze aberranti e
violerebbe il principio di capacità contributiva;
che, infatti, mentre nell’ipotesi di nullità della vendita,
l’alienante sarebbe costretto a pagare l’imposta pur non avendo
percepito il corrispettivo e dunque in difetto di quel presupposto, e
cioè il realizzo dell’incremento di valore, che giustifica il
tributo in quanto indice di capacità contributiva; in quella di
nullità della donazione, il donatario sarebbe addirittura tenuto a
corrispondere il tributo per un acquisto mai perfezionatosi e dunque
in relazione ad un bene che non è mai entrato nel suo patrimonio.
Considerato che la norma impugnata riguarda la restituzione
dell’imposta INVIM per il caso di nullità o annullamento dell’atto
di trasferimento e che specificamente il rimettente ne denuncia
l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui subordina il
rimborso dell’imposta per dichiarazione di nullità dell’atto di
alienazione o trasmissione, al verificarsi della condizione della
mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall’art. 36 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131)”;
che manca, nell’ordinanza di rimessione, qualsiasi
motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con riguardo
specificamente all’iter logico in base al quale il rimettente ritiene
applicabile nel giudizio a quo avente ad oggetto l’impugnazione di un
avviso di accertamento dell’imposta, una norma riguardante la
restituzione dell’imposta già pagata;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili), sollevata dalla
Commissione tributaria regionale della Lombardia con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola