Ordinanza N. 181 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/2002
Data deposito/pubblicazione
10/05/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/05/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con n. 4 ordinanze emesse
in data 30 maggio e 1 giugno 2001 dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 763 al
n. 766 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con quattro ordinanze di analogo contenuto in data
30 maggio e 1 giugno 2001 (r.o. da n. 763 a n. 766 del 2001), il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo
14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), “nella parte in cui
consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in
centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile
eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento per l’indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo”;
che in tutte le ordinanze, il remittente premette di essere
chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore
nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione
con accompagnamento alla frontiera;
che il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 13,
secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione
censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la
misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza
temporanea ed assistenza anche per indisponibilità di vettore o di
altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale,
non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti
organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il
sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del
soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato
costituzionale;
che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera
indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione dello
straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe
“un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi
l’intervento limitativo della libertà personale da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza”;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente inammissibile o non fondata;
che, nell’imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato ulteriori memorie illustrative, con le quali,
rilevato che la questione di legittimità costituzionale è già
stata risolta da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001,
insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la questione sollevata riguarda l’art. 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale il giudice a quo
denuncia il contrasto con l’art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, poiché, consentendo al questore di disporre il
trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è
possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all’autorità di
polizia di adottare tale misura anche per un evento accidentale, non
addebitabile allo straniero, ovviabile con congrui strumenti
organizzativi e, in ogni caso, inidoneo a giustificare il sacrificio
della libertà personale;
che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete
fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse
né riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità
di “procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”) il
questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva
disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
che, come questa Corte ha già rilevato nell’ordinanza n. 386
del 2001, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una
disposizione legislativa che consente il trattenimento per una
varietà di ipotesi differenti l’una dall’altra, ciascuna delle quali
è di per sé idonea a determinare il trattenimento, si risolve in un
difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all’articolo 13, secondo
e terzo comma della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola