Ordinanza N. 182 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
17/11/1971
Data deposito/pubblicazione
17/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal
pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Cioffi Aldo,
iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il pretore di Fondi
ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18
giugno 1931, n. 773, nella parte in cui fa divieto di dare feste da
ballo in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Questore, in
riferimento all’art. 17, secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 9 aprile
1970, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui
prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale,
occorre la licenza del Questore;
che, per effetto di tale sentenza, l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo – nei sensi di cui in motivazione – con
la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.