Ordinanza N. 182 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
19/06/1974
Data deposito/pubblicazione
19/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal
pretore di Fiorenzuola d’Arda nel procedimento penale a carico di Mazza
Livio, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre
1973.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Fiorenzuola d’Arda ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sul rilievo che l’elevatezza del
minimo edittale della pena detentiva, stabilito dalla prima norma per
il delitto di oltraggio, e la mancata previsione di una pena pecuniaria
da poter irrogare in alternativa a quella detentiva nonché il disposto
della seconda norma che impone al giudice di applicare la pena nei
limiti fissati dalla legge comporterebbero la violazione sia del
principio di uguaglianza, sia dei principi dell’umanità, della
proporzionalità e della funzione rieducativa della pena.
Considerato che per quanto riguarda la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento
all’art. 3 Cost., la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi
dichiarandola non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972
e n. 118 del 1973 di tal che i principi enunciati in dette sentenze
debbono essere confermati anche nell’attuale giudizio in cui la
questione è riproposta negli stessi termini;
che a modificare le statuizioni contenute nelle ricordate pronunce
non vale il riferimento all’art. 27 Cost. giacché sotto questo
profilo, solo apparentemente nuovo, vengono in sostanza svolti i
medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti
occasioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata con
ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt 3 e 27 della
Costituzione, già ritenuta non fondata con sentenze n. 109 del 1968,
n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere