Ordinanza N. 183 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli
esercizi commerciali, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1969
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pala Graziano,
iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che l’ordinanza di rimessione del pretore di Roma in data
17 marzo 1969 solleva questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, per asserito contrasto:
1) con l’art. 3 della Costituzione, perché attribuendo al Prefetto
la determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi
commerciali su richiesta delle organizzazioni sindacali, attuerebbe una
discriminazione a danno dei non iscritti alle organizzazioni stesse,
che si vedrebbero egualmente obbligati dalle disposizioni prefettizie;
2) con l’art. 39 Cost., perché in tal modo gli imprenditori non
appartenenti ad alcuna associazione sindacale verrebbero ad essere
sottoposti a vincoli, in contrasto con il disposto costituzionale che
prevede l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi solo alle
condizioni ivi previste, ma non ancora realizzate;
3) con l’art. 41 Cost., perché attribuirebbe al Prefetto poteri
discrezionali in materia di regolamentazione della iniziativa privata,
e si porrebbe così in contrasto con la riserva di legge
costituzionalmente garantita al riguardo;
che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 133 del 16 dicembre 1968;
che l’ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né
adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la
decisione precedentemente adottata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973,
Concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali,
sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in
riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.