Ordinanza N. 184 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso nel
procedimento civile vertente tra Mercuro Augusta, la Società lombarda
di macinazione e Sottini Battista, iscritta al n. 63 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 76 del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con ordinanza 16 dicembre 1969 il pretore di
Abbiategrasso ha sollevato, anzitutto in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
621 del codice di procedura civile (limiti della prova testimoniale,
spettante al terzo opponente, a dimostrazione dell’asserita proprietà
su beni pignorati) nonché del seguente articolo 624, primo comma
(sospensione del processo condizionata al previo deposito di cauzione);
che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che, per quanto riguarda l’art. 621, la stessa
questione è già stata esaminata e decisa da questa Corte con sentenza
n. 112 del 1970 sulla base di motivi che non trovano nell’ordinanza di
rinvio alcuna diversa prospettazione, idonea a condurre, nel caso, a
diversa decisione.
Considerato che ciò deve ripetersi per quanto riguarda l’art. 624,
posto che la legittimità della disposizione è stata parimenti già
riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1962. Questo
precedente resiste all’obiezione sollevata nell’ordinanza, secondo la
quale, concernendo il richiamo, contenuto in motivazione, al secondo
comma dell ‘art. 624, l’ipotesi di sospensione necessaria senza
cauzione nel caso di particolari controversie, previste dall’art. 512,
tra parti di un procedimento esecutivo, al di fuori dell’altra ipotesi
di opposizione di terzi, ciò significherebbe che il principio allora
affermato valga soltanto per la prima ipotesi e non per la seconda.
L’obiezione non ha valore, poiché la disposizione è stata richiamata
in sentenza, soltanto come argomento accessorio, rafforzativo nel caso
di specie, che riguardava appunto le parti di un procedimento
esecutivo, rimanendo tuttavia intatto il principio generale ivi
enunciato (valevole tanto per l’art. 615 che per l’art. 619 entrambi
richiamati nel primo comma dello stesso art. 624) che l’eventuale
imposizione di cauzione non crea disparità né menomazione di diritti
di difesa, poiché va collegata alla situazione obbiettiva del processo
e non ne ostacola il successivo corso.
Considerato che la palese infondatezza della questione comprende
anche l’ulteriore profilo prospettato con l’ordinanza, in riferimento
all’art. 42 della Costituzione. Invero, questo articolo non garantisce
incondizionatamente l’esercizio del diritto di proprietà, ma (come
già statuito in caso analogo da questa Corte con la sentenza n. 112
del 1970) lo sottopone a limiti dettati dalla razionale finalità del
sistema: tale il sistema che trasferisce, in subordine, il diritto del
terzo opponente, sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato
(art. 620 c.p.c.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevata con ordinanza 16 dicembre 1969 dal pretore
di Abbiategrasso in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.