Ordinanza N. 185 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Benedetto Alessandro e la s.p.a.
Unione editoriale per la diffusione del libro, iscritta al n. 64 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa l’11 marzo 1970 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Signorelli Domenico, erede di
Parracino Carmela, e la Compagnia Singer per macchine da cucire s.p.a.,
iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano, la
prima in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e la seconda
in riferimento al solo art. 36, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1751, primo comma, del codice civile,
limitatamente alla parte in cui di spone che l’indennità per lo
scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato è dovuta
solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all’agente;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nel primo giudizio si è costituito Alessandro Benedetto,
rappresentato e difeso degli avvocati Luciano Lucci Chiarissi e
Gabriele Moricca, che, con deduzioni depositate il 20 aprile 1970, ha
chiesto che la norma venisse dichiarata illegittima;
che nel secondo giudizio nessuna delle parti si è costituita;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
Considerato che con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970 questa Corte
ha dichiarato infondata la questione in riferimento agli artt. 3, 4 e
36 della Costituzione;
che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1751, comma primo, del codice civile,
sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.