Ordinanza N. 186 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
primo comma, del codice di procedura penale, e dell’art. 72, primo,
secondo e terzo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento
giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal pretore di
Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Massai Carlo ed
altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1970 dal pretore di S. Agata
Militello nel procedimento penale a carico di Frusteri Calogero,
iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell’8 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con l’ordinanza 14 novembre 1969 il pretore di
Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 74, primo comma, del codice di procedura penale relativamente
all’inciso “o il pretore per i reati di sua competenza” e dell’art. 72,
primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario),
in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione;
che con l’ordinanza 22 gennaio 1970 il pretore di S. Agata
Militello ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai
vice – pretori non onorari, e terzo comma dello stesso R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, in riferimento agli articoli 104, primo comma, 105 e 106,
primo comma, della Costituzione;
che innanzi a questa Corte è intervenuto nel secondo giudizio, con
atto 28 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato.
Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni,
possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che con sentenza n. 123 del 24 giugno 1970 questa Corte ha
dichiarato non fondata sia la prima questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della
Costituzione, sia la seconda nella parte relativa al terzo comma
dell’art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.
104, primo comma. 105 e 106, primo comma, della Costituzione;
che le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella
sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 72, secondo comma,
escluso il riferimento agli uditori ed ai vicepretori non onorari,
dello stesso R.D. n. 12 del 1941, in riferimento agli artt. 104, primo
comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura
penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento
giudiziario), nonché dell’art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso
R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107,
108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo
comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.