Ordinanza N. 188 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
17/11/1971
Data deposito/pubblicazione
17/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, del codice penale, nonché dell’art. 5, primo comma, lett.
d, della legge di delegazione per la concessione d’amnistia e indulto
21 maggio 1970, n. 282, e dell’art. 5, primo comma, lett. d, e
penultimo comma, del relativo decreto presidenziale 22 maggio 1970, n.
283, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1970 dal tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Borghi Gianfranco, iscritta al n. 121
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
2) ordinanza emessa l’8 marzo 1971 dal pretore di Venasca nel
procedimento penale a carico di Panero Giuseppina, iscritta al n. 168
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;
3) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 1 ottobre 1970, pronunciata nel corso
del procedimento penale contro Borghi Gianfranco, il tribunale di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
5, lett. d, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, recante concessione di
amnistia e indulto, nella parte in cui esclude dall’amnistia il delitto
di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione
di un fatto determinato, quando sia stata concessa la facoltà di
prova, in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che con ordinanza 8 marzo 1971, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Panero Giuseppina, il pretore di Venasca ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5,
penultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, nella parte in cui
esclude dall’amnistia il reato di frode in commercio (art. 515, codice
penale), in riferimento all’articolo 3 della Costituzione;
che con ordinanza 23 marzo 1971, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista, il
tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 596, primo comma, del codice penale, che preclude di dedurre,
a discolpa dell’imputato di diffamazione, ogni prova della verità o
della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, in
riferimento all’art. 21, primo comma, della Costituzione, nonché
dell’art. 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282, di
delegazione per la concessione di amnistia e indulto, nella parte in
cui esclude dall’amnistia il reato di diffamazione commesso col mezzo
della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato, quando
sia stata data facoltà di prova, in riferimento all’art. 3, primo
comma, della Costituzione;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo oggetti attinenti alla stessa materia.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971, questa Corte ha dichiarato
infondate le questioni come sopra proposte, che erano state sollevate
anche da altri giudici in termini strettamente corrispondenti;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 596, primo comma, del codice penale, nonché
dell’art. 5, primo comma, lett. d, della legge di delegazione per la
concessione di amnistia e indulto 21 maggio 1970, n. 282, e dell’art.
5, primo comma, lett. d, e penultimo comma, del relativo decreto
presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, sollevate con le ordinanze dei
tribunali di Bologna e di Roma e del pretore di Venasca e già
dichiarate non fondate con sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.