Ordinanza N. 188 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
10/12/1981
Data deposito/pubblicazione
10/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
civ., promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1975 dal giudice unico
del lavoro del Tribunale di Napoli nella controversia tra Nuzzo Domenco
e AERFER-Industrie aerospaziali meridionali s.p.a., iscritta al n. 307
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che nella controversia introdotta con atto notiticato il
23 marzo 1973 Nuzzo Domenico chiese condannarsi la AERFER-Industrie
aerospaziali meridionali s.p a. alla corresponsione della indennità di
anzianita (non solo con riferimento al secondo rapporto di lavoro
intrattenuto con la datrice per il periodo 1 aprile 1960-13 settembre
1971 ma) anche per il precedente rapporto intercorso tra le stesse
parti per il periodo ottobre 1952-febbraio 1960;
che con ordinanza 2 marzo 1975, resa nel contraddittorio
dell’AERFER, il giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli,
ritenuta l’autonomia dei due rapporti, ha sollevato d’ufficio e
ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 36
Cost., la questione di legittimità dell’art. 2941 cod. civ. per la
parte in cui non prevede che tra le parti del rapporto rimanga sospesa
Ta prescrizione del diritto all’indennità di anzianità maturata nel
corso di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti;
che avanti la Corte si è costituita la sola AERFER con memoria
depositata il 21 maggio 1975 chiedendo dichiararsi irrilevante e in
ipotesi infondata la proposta questione;
considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato sul
corso della prescrizione, nella pendenza dei secondo rapporto, del
diritto alla indennità maturata nel primo rapporto; corso della
prescrizione il quale rappresenta la indefettibile premessa della
questione di legittimità;
che tale accertamento, a stregua della giurisprudenza da questa
Corte espressa in sentenze e ordinanze pronunciate nel 1979 (nn. 40 a
45, 51 e 52), rientra nella competenza dei giudici di merito;
che, pertanto, si appalesa necessaria la restituzione degli atti al
giudice unico del lavoro dei Tribunale di Napoli perché a tanto
provveda.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli (giudice
unico del lavoro).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE –
ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere