Ordinanza N. 19 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
31/03/1965
Data deposito/pubblicazione
31/03/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/03/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con
ordinanza emessa il 16 maggio 1964 dal giudice conciliatore di Alcamo
nel procedimento civile vertente tra Maltese Nicolò e Lipari
Francesco, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 29 del 4 luglio
1964.
Visto l’atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto che nel giudizio promosso avanti al giudice conciliatore
di Alcamo da Maltese Nicolò contro Lipari Francesco, tendente ad
ottenere che la ripartizione dei prodotti del fondo di proprietà di
quest’ultimo e tenuto a mezzadria dall’attore, venga effettuata
riconoscendo al mezzadro una quota del 63 per cento, in conformità
alla legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, sulla
ripartizione dei prodotti agricoli, è stata sollevata dal convenuto
eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 di
detta legge;
che il conciliatore, in accoglimento dell’eccezione stessa, con
ordinanza del 16 maggio 1964, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli articoli prima indicati della legge stessa, in
relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione;
che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il
Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall’Avvocato generale dello Stato, che, con deduzioni in data 5 luglio
1964, ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che l’art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata
contiene un termine finale della propria vigenza facendolo coincidere
con l’emanazione di una legge di riforma dei Contratti agrari;
che, in pendenza del giudizio avanti a questa Corte, è
sopravvenuta la legge statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente
norme in materia di contratti agrari, entrata in vigore dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il
22 settembre, ed essa, all’art. 16, stabilisce che le sue disposizioni
si applicano anche per la divisione dei frutti dell’annata agraria in
corso; che si rende pertanto necessario che il giudice conciliatore di
Alcamo esamini, alla stregua della nuova legge statale, la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sua
ordinanza del 16 maggio 1964;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di
Alcamo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.