Ordinanza N. 19 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1979
Data deposito/pubblicazione
10/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di
stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l’11 giugno 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Zucca Ester, iscritta al n. 583 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 dell’11 febbraio 1976;
2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Rodari Anna Maria, iscritta al n. 136
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 12 maggio 1976 dal pretore di Comacchio nel
procedimento penale a carico di Felletti Arnaldo, iscritta al n. 505
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;
4) ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal pretore di Alessandria nel
procedimento penale a carico di Pomillo Vincenzo, iscritta al n. 681
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
5) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Monza nel
procedimento penale a carico di Baldissera Cesarina, iscritta al n.
122 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;
6) ordinanza emessa il 30 settembre 1977 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Burkart Carlo, iscritta al n. 152
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;
7) ordinanza emessa il 6 marzo 1978 dal pretore di Palermo nel
procedimento penale a carico di Moutafis Demetre, iscritta al n. 302
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il tribunale
di Milano, il pretore di Comacchio e il pretore di Monza hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del
decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sulle sanzioni per omessa
denuncia di stranieri o apolidi, in riferimento agli artt. 2, 3, 10,
14 e 23 Cost. (interpretati alla luce degli artt. 8 e 14 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo); mentre
i pretori di Alessandria e di Palermo hanno proposto la medesima
questione in riferimento al solo art. 3 della Costituzione;
che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita
dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con una unica
sentenza.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla
sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata – in vista di
alcuni fra i predetti parametri costituzionali – dalle ordinanze n. 76
del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;
che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione non
prospettano profili sostanzialmente nuovi e non prendono nemmeno
posizione rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte;
che, in particolar modo, non sono pertinenti le argomentazioni
svolte nei riguardi dell’inciso dell’art. 2 del d. leg. n. 50 del 1948,
che impone l’obbligo di denuncia a chiunque ospiti uno straniero o un
apolide, “anche se parente od affine”: dal momento che nessuno dei
giudizi a quibus aveva per oggetto rapporti del genere;
che, d’altro canto, le censure di politica legislativa, per cui la
norma impugnata sarebbe vessatoria (e largamente disapplicata nella
prassi), vanno rivolte al Parlamento e non a questa Corte;
che, infine, lo stesso riferimento all’art. 23 Cost. non fa che
riproporre, in termini solo formalmente autonomi, impugnative sulle
quali la Corte si è già pronunciata; giacché alcuni giudici a
quibus (e precisamente il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio,
il pretore di Monza) invocano “il principio costituzionale secondo il
quale ai cittadini possono essere imposte per legge prestazioni
personali…, solo nei limiti in cui non violino i diritti
fondamentali dell’uomo, il contenuto dei quali sia dettato da
specifiche prescrizioni costituzionali o comunque ricavabile da norme
internazionali generalmente riconosciute”: tornando in tal modo ad
insistere, attraverso il richiamo dell’art. 23, sull’infondato assunto
che la norma impugnata abbia violato le garanzie risultanti dagli artt.
2 e 10 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948,
n. 50, sollevata dal tribunale di Milano e dai pretori di Comacchio,
Alessandria, Monza e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere