Ordinanza N. 19 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
15/02/1980
Data deposito/pubblicazione
15/02/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/02/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1978 dal pretore
di Carpi, nel procedimento civile vertente tra Vigo Giuseppina e
Caramaschi Carlo, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell’11
luglio 1979.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con sentenza 20 dicembre 1978 – 15 gennaio 1979,
dichiarata provvisoriamente esecutiva, il Pretore di Carpi,
pronunciando nel giudizio promosso, con atto notificato il 23 marzo
1977, da Giuseppina Vigo per conseguire il rilascio dell’appartamento,
sito in Carpi, via Mazzini 13, locato a Carlo Caramaschi, per urgente e
improrogabile necessità, verificatasi successivamente al sorgere del
rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad abitazione propria (art.
4 n. 1 legge 23 maggio 1950 n. 253), ha dichiarato la cessazione della
proroga legale del contratto di locazione, lo ha risolto e ha
condannato il Caramaschi al rilascio immediato dell’appartamento
compensando le spese; che con separata ordinanza di pari date,
regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 dell’11 luglio 1979 (n. 402 reg. ord. 1979), ha lo
stesso giudice sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità
dell’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli
artt. 3,24,102,103,111, 113 della Costituzione; che avanti la Corte
nessuna delle parti si è costituita, ma ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 luglio
1979, in cui ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione di
costituzionalità;
che secondo il Pretore di Carpi l’art. 56 della legge n. 392/1978
contrasta con l’art. 24 Cost. perché, ponendo da parte gli istituti
della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice
della cognizione la fissazione della data del rilascio nel limite di
sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale
le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di
cognizione, richiedono l’accertamento di un organo imparziale e
indipendente come il giudice; contrasta poi con gli artt. 102 e 103
Cost. perché, comportando che di fatto differimenti delle operazioni
di rilascio avvengano ad opera dell’ufficiale giudiziario e della forza
pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione
giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione
e amministrazione; contrasta con gli artt. 111 e 113 Cost.,
all’applicazione dei quali si sottraggono le iniziative di fatto
dell’ufficiale giudiziario e della forza pubblica, nonché con l’art. 3
Cost. perché l’art. 56 rende eseguibili, nel termine fissato dal
giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non
sorgono difficoltà in relazione al mutamento delle condizioni
soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a
varie accidentalità, insuscettibili di controllo giurisdizionale;
che l’Avvocatura generale dello Stato, nell’atto di intervento
comune ad altro procedimento iscritto al n. 409 reg. ord. 1979, obietta
che non esistono diritti alla graduazione e alla proroga degli sfratti
che la normativa impugnata priverebbe di tutela giurisdizionale, che il
potere giurisdizionale è sullo stesso piano del potere legislativo e
del potere esecutivo, ciascuno nell’ambito delle sue attribuzioni,
delle quali è giudice supremo la Corte costituzionale e, in certi
limiti, la Corte di cassazione, che la norma impugnata demanda al
giudice del rilascio di fissarne la data dell’esecuzione tenuto conto
delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le
quali viene disposto il rilascio entro il termine di sei mesi e, in
casi eccezionali, di dodici mesi dalla data di provvedimento, e prende
in considerazione quelle situazioni, che, ad avviso del Pretore di
Carpi, sarebbero, a seguito della eliminazione della procedura di
graduazione e di proroga degli sfratti, private di tutela
giurisdizionale. Né infine l’ipotizzato contrasto tra operazioni di
sfratto funestate da intralci e procedure che non sarebbero funestate
può somministrare materia a controllo di legittimità della norma
impugnata a stregua dell’art. 3.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con
legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale è stato convertito il d.l. 30
gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione),
è stato aggiunto all’art. 1, con cui l’esecuzione di detti
provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29
luglio 1978, non può avvenire prima del 1 maggio 1979, un comma a
tenor del quale “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti
esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima
di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del
provvedimento stesso”;
che l’art. 6 d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, ha mantenuto ferme tali
date;
che, pertanto, s’impone la restituzione degli atti al giudice a quo
onde scrutini la incidenza delle or menzionate norme sulla proposta
questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carpi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere