Ordinanza N. 192 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1972
Data deposito/pubblicazione
21/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative
alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall’art.
56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea,
iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Gabrielli Angela e Presta Mariano,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con le ordinanze del 10 febbraio e del 4 maggio 1972,
emesse rispettivamente nei procedimenti civili vertenti tra Bucciarelli
Arturo e Pallotta Andrea e tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, il
pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre
1969, n. 833, così come modificato dall’art. 56 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma
denunziata, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare la
propria condizione economica mediante la produzione di certificazione
amministrativa insindacabile, e negando al locatore la facoltà di
prova contraria, determinerebbe un ingiustificato diverso trattamento
dei due soggetti del rapporto sostanziale e processuale. Inoltre,
recependo quale prova decisiva inoppugnabile per la sua operatività un
elemento sorto aliunde, senza la garanzia del contraddittorio e per
finalità diverse, la stessa norma violerebbe il diritto di difesa,
degradando il processo civile alla mera trasposizione di dati estranei
al processo.
Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza di
questa Corte n. 132 del 1972, la quale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma suindicata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre
1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),
così come modificato dall’art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, già dichiarato
illegittimo con la sentenza n. 132 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere