Ordinanza N. 192 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1986
Data deposito/pubblicazione
14/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
penale e art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (“Testo unico delle
norme sulla circolazione stradale”) e dell’art. 92 legge 24 novembre
1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 16 marzo e l’11 maggio 1984 dal Pretore
di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di Civiero
Piergiorgio e Bargellini Romano iscritte ai nn. 823 e 1017 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 321 dell’anno 1984 e n. 34 bis dell’anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Pretore di Città di
Castello nel procedimento penale a carico di Podrini Sante iscritta al
n. 1132 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 56 bis dell’anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con le due ordinanze
del 16 marzo 1984 e dell’11 maggio 1984 indicate in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a
seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi
giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di
guida, soltanto a querela di parte, con disparità di trattamento pur
in presenza di identici fatti;
che il Pretore di Città di Castello, con l’ordinanza del 26 giugno
1984 indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 32 Cost., analoga questione di legittimità
costituzionale degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in
cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a
querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime ed
escludono, per ciò stesso, la possibilità per il giudice di
sospendere o revocare la patente di guida;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la non fondatezza.
Considerato che i giudizi, riguardando questioni identiche o
analoghe, debbono essere riuniti per essere definiti con unica
pronunzia;
che in tutti e tre i giudizi – come emerge, per i primi due, dalle
stesse ordinanze di rinvio, e, per l’ultimo, dagli atti di causa – la
querela risulta in effetti ritualmente presentata, e non rimessa, per
cui i giudici a quibus risultano pienamente investiti di quei poteri di
cui censurano la carenza nell’ipotesi di mancata attivazione della
persona offesa;
che pertanto le questioni proposte sono palesemente irrilevanti per
cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. anche ordd. n.
302 del 1984 e nn. 27 e 111 del 1985).
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale,
91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale) e 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), sollevate dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – GABRIELE PESCATORE
– UGO SPAGNOLI – FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere