Ordinanza N. 193 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1986
Data deposito/pubblicazione
14/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
10 legge Regione Emilia – Romagna 26 gennaio 1976, n. 8, (Norme
provvisorie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di cave
e torbiere), come modificati ed integrati dalla legge 26 gennaio 1977,
n. 4 e degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge Regione Veneto 17
aprile 1975, n. 36 (Norme per l’esercizio dell’attività estrattiva in
ordine a cave e torbiere), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 settembre 1980 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Tinti Primo e Comune di Bologna,
iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell’anno 1981;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal T.A.R. per il Veneto sul
ricorso proposto da Occhipinti Liborio ed altro contro Regione Veneto
ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell’anno 1983;
visti gli atti di costituzione del Comune di Bologna, della Regione
Emilia – Romagna e della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 30 settembre 1980, il Tribunale di
Bologna, nel corso del procedimento civile fra Tinti Primo e Comune di
Bologna, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
4,5,7,9 e 10 della 1. reg. Emilia – Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come
modificati ed integrati dalla 1.26 gennaio 1977 n. 4 per contrasto con
l’art. 117 Cost.
che, secondo l’ordinanza di rimessione, il sistema delineato dalle
leggi regionali, subordinando il diritto alla coltivazione di cave non
soltanto ad un atto formale di autorizzazione ma anche all’esistenza di
un piano delle attività estrattive, rimesso esclusivamente
all’iniziativa dei Comuni, avrebbe trasformato il diritto proprietario
in materia in un regime “ad uso genericamente vietato”, contrariamente
a quello risultante dalla legislazione statale (art. 45 r.d. n.
1443/1927): così violando il principio di cui al parametro invocato,
che, pubblicata, comunicata e notificata l’ordinanza, secondo il
rito, si costituivano nel giudizio davanti alla Corte sia la Regione
che il Comune, chiedendo che la questione venisse dichiarata o
irrilevante o manifestamente infondata,
che, con ordinanza 13 luglio 1979 (pervenuta, però a questa Corte
il 20 ottobre 1982) il T.A.R. del Veneto, nel procedimento proposto da
Occhipinti Liborio ed altro contro la Regione Veneto ed altro,
sollevava identica questione di legittimità costituzionale degli artt.
1, 5 ult. co. 16 e 18 l. reg. del Veneto 17 aprile 1975 n. 36, con
riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.,
che, dopo che l’ordinanza era stata ritualmente pubblicata,
comunicata e notificata, si costituiva innanzi a questa Corte la
Regione Veneto chiedendo che la questione fosse dichiarata irrilevante
o manifestamente infondata.
Considerato, in diritto, che, essendo identica la questione
sollevata dalle due ordinanze, i relativi giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con unico provvedimento,
che, ritenuta la rilevanza, osserva la Corte, quanto al merito, che
la stessa questione è stata già decisa con sent. n. 7/ 1982 che ebbe
a ritenerla infondata, e successivamente con le ord. n. 250/82 e 92/83
che la dichiararono manifestamente infondata,
che, d’altra parte, le ordinanze di rimessione non hanno
prospettati profili diversi né apportato argomenti nuovi, per cui la
Corte non trova ragioni per discostarsi dai precedenti giudizi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della l. reg.
Emilia – Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati e integrati
dalla l. 26 gennaio 1977 n. 4, sollevata dal Tribunale di Bologna con
ord. 30 settembre 1980 (n. 863/80 reg. ord.) con riferimento all’art.
117 Cost.,
dichiara altresì manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzional, e degli artt. 1, 5 u.c. 16 e 18 l. reg. –
Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 sollevata dal T.A.R. del Veneto con
ord. 13 luglio 1979, n. 759/82 (pervenuta il 20 ottobre 1982) con
riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere