Ordinanza N. 194 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1971
Data deposito/pubblicazione
30/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la
vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso con
ordinanza emessa il 2 aprile 1971 dal tribunale di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Cia Primo e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30
giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata
con l’ordinanza in epigrafe, ha ad oggetto l’art. 10 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità
e la vecchiaia (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272),
denunziato in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che l’ordinanza, premesso che l’art. 22 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, ha equiparato, ai fini dell’accertamento dello
stato di invalidità pensionabile, i coltivatori diretti, coloni e
mezzadri agli operai delle categorie agricole, e premesso che a questi
ultimi si applica il decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del detto
decreto-legge sotto il riflesso che la norma ivi contenuta sancisce una
disparità di trattamento tra impiegati e operai con lo stabilire un
diverso criterio di valutazione della diminuzione della capacità di
guadagno;
che con sentenza di questa Corte 28 giugno 1971, n. 160, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, primo comma,
del decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte espressa con le parole:
“a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o”, e con
le parole finali del comma: “per gli impiegati”;
che la norma del citato art. 10, nella parte predetta, ha cessato
di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 136
della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con
ordinanza del tribunale di Lucca 2 aprile 1971, di legittimità
costituzionale dell’art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge
6 luglio 1939, n. 1272, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza 28 giugno 1971, n. 160, nella parte espressa con le
parole: “a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai,
o” e con le parole finali del comma: “per gli impiegati”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.