Ordinanza N. 194 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1974
Data deposito/pubblicazione
26/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
quarto e quinto comma, del codice penale, promossi con due ordinanze
emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972 dal tribunale
di Torino nei procedimenti penali a carico di Marzetto Francesco e di
Novarese Luciano, iscritte ai nn. 375 e 410 del registro ordinanze 1972
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27
dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, emesse rispettivamente
il 20 ottobre e il 9 novembre 1972, il tribunale di Torino ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma
terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale nelle parti
escludenti l’applicabilità delle norme sul concorso di circostanze
aggravanti ed attenuanti alle circostanze per le quali la legge
determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato;
che i giudizi, avendo riferimento alla stessa questione, possono
essere riuniti;
che in essi non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità
costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99
(entrato in vigore il successivo 12 aprile), il quale nell’art. 6 ha
sostituito il quarto comma dell’art. 69 cod. pen., con una disposizione
che prevede espressamente l’applicabilità delle norme sul concorso di
circostanze aggravanti ed attenuanti anche alle circostanze per le
quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da
quella ordinaria del reato;
che lo stesso decreto ha, con l’art 7, abrogato l’ultimo comma
dell’art. 69 del codice penale;
che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito accerti se
sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere