Ordinanza N. 194 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1986
Data deposito/pubblicazione
14/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
18 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a
carico di Giancaterina Capodacqua Mauro, iscritta al n. 569 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell’anno 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 18 ottobre
1984, ha denunciato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
l’illegittimità dell’art. 282, terzo comma, del codice di procedura
penale, “nella parte in cui non riconosce anche all’imputato il diritto
di appellare avverso l’ordinanza del giudice istruttore che impone
obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con
modificazioni del decreto – legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art.
4, nel testo modificato dall’art. 1 di tale legge, ha ulteriormente
sostituito l’art. 282 del codice di procedura penale, con la
conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora cosi formulato:
“L’ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle
prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successive a
quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a
norma dell’art.281”;
e che, quindi, in base al nuovo assetto normativo, l’imputato è
legittimato a proporre appello avverso i provvedimenti con cui
s’impongono “obblighi condizionanti la concessione della libertà
provvisoria”;
che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
(v. già ordinanza n. 107 del 1986).
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere