Ordinanza N. 195 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 febbraio 1970 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento
penale a carico di Gamba Rosa, iscritta al n. 81 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1
aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 1970, emessa nel
procedimento penale contro Gamba Rosa, il pretore di Poggibonsi ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 510,
primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, in quanto il condannato con decreto, che non
si presenti al dibattimento dopo avere proposto opposizione e non
giustifichi un legittimo impedimento, non può godere delle garanzie
difensive concesse sia in fase istruttoria sia al dibattimento
all’imputato contro cui si procede col rito ordinario e concesse al
condannato con decreto, che abbia proposto opposizione, e si presenti
al dibattimento. Ha denunziato altresì l’illegittimità dell’art. 506
del codice di procedura penale per violazione dell’art. 24, secondo
comma, della Costituzione, in quanto non prevede la contestazione del
reato prima della emissione del decreto di condanna.
Considerato che con le sentenze n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966
questa Corte ha ritenuto non fondate le due questioni per quanto
riguarda la violazione del diritto di difesa e che dalle motivazioni
delle stesse sentenze si deduce facilmente la infondatezza anche in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, consentendo la diversa
natura del procedimento per decreto una diversa disciplina;
che l’ordinanza non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che
possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 510, primo comma, e 506 del codice di
procedura penale, sollevata, dal pretore di Poggibonsi, in riferimento
agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza
del 2 febbraio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA
– VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.