Ordinanza N. 195 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1974
Data deposito/pubblicazione
26/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Zanobini Dino ed
altri, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 1 dicembre
1972, il tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,
3, 4, 27, 32, 38, 41 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 625 del codice penale, nella parte in cui, per
le circostanze aggravanti in esso contemplate, determina la misura
della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato,
escludendo così in applicazione del disposto dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., la possibilità di operare il giudizio di equivalenza
o di prevalenza nel caso di contemporaneo concorso di circostanze
attenuanti;
che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità
costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99
(entrato in vigore il successivo giorno 12 aprile), il quale nell’art.
6 ha sostituito il quarto comma dell’art. 69 cod. pen. con una
disposizione che prevede espressamente l’applicabilità delle norme sul
concorso di circostanze aggravanti e attenuanti anche alle circostanze
per le quali la legge determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato;
che lo stesso decreto-legge ha, con l’art. 7, abrogato l’ultimo
comma dell’art. 69 del codice penale;
che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito esamini se
sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale, le quali ancorché riguardino testualmente il solo art.
625 cod. pen., tuttavia, stando alla motivazione della stessa
ordinanza, sono state sollevate sul presupposto che detta norma, in
correlazione con quella dell’ormai abrogato testo dell’art. 69, quarto
e quinto comma, renderebbe inapplicabili le disposizioni contenute nei
precedenti commi dello stesso art. 69 sul concorso delle circostanze.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOADO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere