Ordinanza N. 195 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1980
Data deposito/pubblicazione
22/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI, Giudici,
5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), che
ha modificato l’art. 121, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal Pretore di
Treviglio, nel procedimento penale a carico di Ferrari Mario, iscritta
al n. 466 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 3 settembre 1980.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 121, terzo comma,
del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall’art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte
in cui punisce con l’ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione all’art. 3 Cost.,
già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980
e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80.
Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall’art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313; nella parte in cui punisce con l’ammenda
di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con
un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, in riferimento all’art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di
Treviglio con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere