Ordinanza N. 195 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
12/04/1990
Data deposito/pubblicazione
12/04/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/04/1990
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale),
promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dal Pretore di Vallo
della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo
Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo
penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio
1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nella
parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto
paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al
risarcimento del danno e la relativa azione civile;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle
autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del
paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria)
e 117 della Costituzione (competenza regionale);
che nel giudizio è intervenuta l’Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la non fondatezza della questione;
Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l’ambiente, pur
essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna
delle quali può costituire, anche isolatamente e separatamente,
oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma
dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo
Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale,
è promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui
quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla
Regione per i beni siti in essa;
che, pertanto, la Regione può costituirsi parte civile nel
processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno
ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in
quella sede la relativa azione di risarcimento;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, primo e terzo comma, della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme
in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e
117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania
con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI