Ordinanza N. 196 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sul redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),
promossi con due ordinanze emesse il 19 aprile 1978 dalla Commissione
tributaria di i grado di Brindisi sui ricorsi di Brandi Biagio e Di
Bello Mario, iscritti ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
proposte, in riferimento agli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma ultimo,
legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che le medesime questioni furono proposte – in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione – da Commissioni
tributarie di primo e secondo grado nel corso di numerosi procedimenti
promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella
liquidazione dell’IRPEF per l’anno 1974, l’ulteriore detrazione di lire
36.000, prevista dall’art. 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259
(modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione
straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni,
in legge 17 agosto 1974, n. 384;
Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,
e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendo ritenuto tali norme in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione; e, con ordinanze 23 giugno
1981, n. 122; 25 giugno 1981, n. 146; 14 luglio 1981, n. 147, ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate da altre Commissioni tributarie di primo e di
secondo grado, concernenti il citato art. 1, comma ultimo, legge n. 751
del 1976.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale – sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe –
concernenti l’art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del
1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere