Ordinanza N. 197 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE
ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI –
Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI,
Giudici,
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29
ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di
Brigliadori Alberto, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell’8
aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza del 29 ottobre 1969, emessa nel
procedimento penale a carico di Brigliadori Alberto, il pretore di
Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 398 del codice di procedura penale, in quanto consente al
pretore di esercitare le funzioni di giudice dopo avere operato nella
fase istruttoria come organo del pubblico ministero e rinviato
l’imputato a giudizio con decreto, violando in tal modo gli artt. 24 e
25 della Costituzione nonché il principio della indipendenza del
giudice, comprensiva anche della imparzialità di cui agli artt. 107,
111 e 112 della Costituzione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che l’ordinanza ripropone una questione già decisa
dalle sentenze n. 61 del 1967 e n. 123 del 1970 di questa Corte, la
quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello
stesso art. 398 (e di altre norme) del codice di procedura penale in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 104, primo
comma, 105, 106, 107, 108 e 112 della Costituzione con argomenti
valevoli anche rispetto agli artt. 25 e 111 della Costituzione;
che l’ordinanza non prospetta nuovi profili, né comunque adduce
motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti
decisioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 398 del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Roma in riferimento agli articoli 24, 25, 107, 111 e 112
della Costituzione con ordinanza del 29 ottobre 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – ANGELO
DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.