Ordinanza N. 197 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1974
Data deposito/pubblicazione
26/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 26 marzo 1973 dalla Corte d’appello di
Genova in due procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la
società Ansaldo e Capio Mario e tra la stessa società e Figari Maria
ed altra, iscritte ai nn. 207 e 208 del registro ordinanze 1973 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25
luglio 1973 e n. 198 del 1 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d’appello di
Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Italcantieri e
Celli Pietro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1
agosto 1973.
Visto l’atto di costituzione della società Italcantieri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con due ordinanze, di identico contenuto, della Corte
di appello di Genova in data 26 marzo 1973 e con ordinanza della Corte
di appello di Trieste in data 13 dicembre 1972, è stata promossa
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2120, comma secondo,
del codice civile, nella parte in cui (secondo l’interpretazione datane
dalla Cassazione), nel caso di un dipendente della stessa ditta che,
nel corso del rapporto, passi da una categoria all’altra, consente nel
calcolo della indennità di anzianità, di fissare aliquote diverse,
inferiori per il servizio prestato da operaio e maggiori per quello
prestato nella categoria superiore, sollevandosi il dubbio della
violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in
relazione alle norme sul lavoro (art. 36 della Costituzione) “in quanto
a parità di anzianità e di retribuzione finale, potrebbe aversi
indennità di anzianità di ammontare diverso a seconda che il
lavoratore abbia o non appartenuto inizialmente alla inferiore
categoria”.
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con sentenza di questa Corte n. 18 del 1974, e non vengono
addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2120, secondo comma, del Codice civile, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTT.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere