Ordinanza N. 197 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo
1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso
proposto da Russo Anna Maria ved. Iammarino, iscritta al n. 459 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.
Visto l’atto di costituzione di Russo Anna Maria ved. Iammarino,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Rizzacasa;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 il tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale –
in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 3 della legge
8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie
dei superstiti del dipendente iscritti all’INADEL, aventi diritto
all’indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori
nullatenenti, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e
conviventi a carico dell’iscritto.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1981, ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 3 della
legge n. 152 del 1968, appunto nella parte in cui non comprende tra le
categorie dei superstiti aventi diritto all’indennità premio di
servizio nella forma indiretta, rispettando l’ordine di precedenza
indicato dall’art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico
dell’iscritto.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui non
comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all’indennità
premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l’ordine di
precedenza indicato dall’art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti
ed a carico dell’iscritto, è stata già dichiarata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 110 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere