Ordinanza N. 198 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1980
Data deposito/pubblicazione
22/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267, e del l’art. 9 della
legge 1 agosto 1969, n. 478 (regime fiscale di alcuni prodotti
tessili), promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Legler Industria tessile e
l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 617 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;
2) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Manifattura Festi Rasini e
l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 619 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;
3) Ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. M.T. Castoldi ed altri e
l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Legler, della S.p.a.
Manifattura Festi Rasini, della Manifattura Rotondi, della S.p.a. M.T.
Castoldi ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per la Soc. Legler, la Soc.
Manifattura Festi Rasini e la Soc. Manifattura Rotondi, gli avvocati
Guido Scarpa e Francesco Avallone per la Soc. Manifattura Rotondi e la
Soc. M.T. Castoldi e l’avvocato dello Stato Mario Fanelli, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 24
giugno 1976 dal tribunale di Milano nei due procedimenti civili
vertenti fra la S.p.a. Legler Industria Tessile e la S.p.a. Manifattura
Festi Rasini contro l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, il
tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 10 e 11
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo
comma, legge 21 marzo 1958, n. 267: disposizione, la quale stabilisce
una aliquota del 4% dell’Imposta generale sull’entrata sul cotone
depurato da semi (cd. cotone in massa) di produzione nazionale, e nulla
dispone riguardo al medesimo prodotto di provenienza estera, laddove in
precedenza, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757,
era prevista un’aliquota del 6% così per il prodotto interno come per
quello importato; che tale differenza di aliquote si assume, secondo la
più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, introdotta dal
legislatore nell’esercizio della sua insindacabile discrezionalità e
pertanto sottratta al riesame del giudice, anche sotto il profilo della
comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto
nazionale e su quello importato; che, in conseguenza, si deduce la
violazione del principio della parità del trattamento tributario del
prodotto interno e di quello importato, così testualmente sancito
nell’art. IV (originariamente III), paragrafo 2, dell’Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio: “Les produits du territoire de
toute partie contractante importes sur le territoire de toute autre
partie contractante ne seront pas frappes, directement ou
indirectement, de taxes ou d’autres impositions interieures, de quelque
nature quelles soient, superieures à celles qui frappent, directement
ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune
partie contractante n’appliquera d’autre facon de taxes ou d’autres
impositions interieures aux produits importes ou nationaux d’une
maniere contraire aux principes enonces au paragraphe premier.”;
principio che sarebbe operante nell’ordinamento interno in forza del
relativo ordine di esecuzione, emanato dal legislatore statale (leggi 5
aprile 1950, n. 295, e 7 novembre 1957, n. 1307).
Ritenuto, altresì, che analoga questione è sollevata con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. M.T. Castoldi ed altri
contro l’Amministrazione dello Stato; che, peraltro, qui si censura non
solo l’art. 5 della legge n. 267 del 1958, ma anche l’art. 9 della
legge 1 agosto 1969, n. 478, il quale ultimo ha abrogato detta norma e
ripristinato l’aliquota I.G.E. nell’identica misura del 6% sia sul
prodotto interno sia per quello importato; che si denuncia, oltre la
violazione dell’articolo 11 Cost., l’irrazionalità dell’una e
dell’altra delle norme impugnate in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.; che precisamente, ad avviso del giudice a quo, la suddetta
differenza delle aliquote I.G.E. era stata prevista dal legislatore del
1958 sull’erroneo presupposto di dover perequare un ritenuto maggior
carico fiscale complessivamente gravante sul prodotto interno rispetto
a quello importato, ed è stata successivamente rimossa, con la citata
disposizione del 1969, perché considerata, in seguito ad apposito
richiamo degli organi del G.A.T.T., come discriminatoria ai danni del
prodotto importato e dunque lesiva del principio di parità tributaria
stabilito nell’Accordo internazionale; che da ciò risulterebbe la
dedotta irrazionalità sia dell’art. 5 della legge 267 del 1958 sia
dell’art. 9 della legge 478 del 1969: della prima norma, “in quanto il
legislatore volendo perequare il trattamento dei due prodotti
(nazionale e importato) in ottemperanza del precetto dell’art. 11
Cost.”, avrebbe “invece sperequato”; della seconda, “in quanto il
legislatore, volendo eliminare la sperequazione introdotta nel 1958”,
lo avrebbe fatto “solo per il futuro, omettendo di disciplinare gli
effetti pregressi della norma errata”;
Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe
possono, data la sostanziale identità della questione, essere riuniti
e congiuntamente decisi;
che, ai fini della decisione, occorre acquisire ulteriori elementi
di valutazione in ordine sia ai rilievi che sarebbero stati formulati
dagli organi del G.A.T.T. in conseguenza della pretesa discriminazione,
ex art. 5 della legge 267 del 1958, ai danni del prodotto importato dai
paesi aderenti al G.A.T.T., sia all’applicazione che il principio della
parità tributaria sancito nella citata disposizione dell’Accordo ha
ricevuto da parte della Amministrazione delle Finanze.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza:
1) il Ministero degli Affari Esteri:
a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli
organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come,
nell’ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il
divieto – scaturente dall’art. IV, paragrafo 2, dell’Accordo citato in
motivazione – di peggiorare il trattamento tributario del prodotto
importato rispetto a quello del similare prodotto nazionale;
b) faccia pervenire alla Corte ogni dato conoscitivo ed esplicativo
dei rilievi che si assume gli organi del G.A.T.T. abbiano mosso
all’Italia, in seguito all’emanazione del citato art. 5, secondo comma,
della legge 267 del 1958, con il quale l’aliquota I.G.E. veniva ridotta
al 4% per il cotone di produzione nazionale depurato dei semi (c.d.
cotone in massa), mentre nulla disponeva riguardo al medesimo prodotto
importato dai paesi aderenti al G.A.T.T.;
2) il Ministero delle Finanze fornisca alla Corte ogni informazione
e documentazione atta a chiarire se, e con quali criteri,
l’Amministrazione delle Finanze, nell’applicare il regime dell’I.G.E.
al cotone di massa importato dai paesi aderenti al G.A.T.T. abbia
provveduto alla comparazione degli oneri fiscali complessivamente
gravanti su tale prodotto e sul cotone in massa di produzione
nazionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere