Ordinanza N. 198 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto
a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,
n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968,
n. 369 (Nuova decorrenza per l’applicazione delle norme contenute
nell’articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti
posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre
forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale), promossi con le seguenti ordinanze:
a) ordinanza emessa l’8 febbraio 1980 dal tribunale di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Pazzaglia Mario e l’INPS, iscritta al
n. 226 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 del 28 maggio 1980;
b) ordinanza emessa il 4 marzo 1981 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Donati Aldo e l’INPS, iscritta al n.
286 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981;
c) ordinanza emessa il 21 maggio 1981 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Razzoli Mauro e l’INPS, iscritta al n.
475 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visto l’atto di costituzione, nel giudizio promosso con l’ordinanza
emessa dal pretore di Roma il 21 maggio 1981, dell’INPS, rappresentato
e difeso dagli avvocati Giovanni Belloni, Pasquale Vario e Fabrizio
Ausenda;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa l’8 febbraio 1980 il tribunale di
Cagliari ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione – degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n.
583, ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, istitutivi di un
“contributo di solidarietà” a favore del Fondo sociale, mediante
“ritenuta progressiva” sulle pensioni a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché dei fondi sostitutivi od integrativi dell’assicurazione
medesima gestiti dall’INPS, e dell’art, 31 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, che ha abolito la ritenuta a decorrere dal 1 gennaio 1976;
che con ordinanza emessa il 4 marzo 1981 il pretore di Roma ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 53, comma primo, della Costituzione – del secondo comma dell’articolo
unico della citata legge n. 369 del 1968 e dell’art. 31 della citata
legge n. 160 del 1975;
che con ordinanza emessa il 21 maggio 1981 il pretore di Roma ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 53, comma primo, della Costituzione – dell’art. 22 della citata legge
n. 583 del 1967, dell’articolo unico della citata legge n. 369 del
1968, e dell’art. 31 della citata legge n. 160 del 1975;
che in tutti i menzionati provvedimenti di rimessione la questione
sollevata riguarda il mantenimento – per il biennio 1974/1975 – della
ritenuta progressiva, malgrado che, a far tempo dal 1 gennaio 1974, le
pensioni erogate dall’INPS, già esenti dall’imposta di ricchezza
mobile, fossero state assoggettate, con l’entrata in vigore della
riforma tributaria, in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
all’imposta unica sul reddito delle persone fisiche;
che le denunciate disposizioni, ad avviso dei giudici a quibus,
avrebbero perciò dato luogo, per gli anni 1974 e 1975, ad un fenomeno
di doppia imposizione fiscale, venendo a colpire i titolari delle
pensioni, su cui si applicava la ritenuta, a parità di reddito e di
capacità contributiva, in misura ingiustificatamente maggiore rispetto
agli altri contribuenti, ponendosi, perciò, in contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante
la identità delle sollevate questioni;
che questa Corte, con sentenza n. 119 del 1981, ha già dichiarato
la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22
della legge n. 583 del 1967, unico della legge n. 369 del 1968, e 31
della legge n. 160 del 1975, appunto nella parte in cui prevede che la
ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni
eccedenti l’importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche
successivamente al 1 gennaio 1974.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe del tribunale di Cagliari e
del pretore di Roma, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583
(Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e
modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n.
1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per
l’applicazione delle norme contenute nell’art. 22 della legge 13 luglio
1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e
loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno
1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici
e per il collegamento alla dinamica salariale), la cui illegittimità
costituzionale, nella parte in cui prevedono che la ritenuta
progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti
l’importo di lire 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente
al 1 gennaio 1974, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 119 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere