Ordinanza N. 2 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2002
Data deposito/pubblicazione
30/01/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre
2000 dal tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra
Giuseppe Culcasi e Anna Farace, iscritta al n. 122 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il tribunale di Trapani, con ordinanza del
30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34,
secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), nella parte in cui – attribuendo al
conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il
diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento ove l’immobile,
dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all’esercizio della
stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore
uscente – non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione
dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente
occasionale e transitoria;
che il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata, per
“la semplicità e la perentorietà del disposto normativo” deve
essere interpretata nel senso che siffatta temporaneità non esclude
il diritto del conduttore all’indennità, e “preclude all’interprete
ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene
la destinazione” e a tale interpretazione perviene perché “la
giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre
ribadito il carattere assoluto della presunzione di danno,
insuscettibile di prova contraria”;
che lo stesso giudice rimettente – ritenendo sussistere tutti
i requisiti per l’applicazione della norma impugnata – dubita della
sua legittimità costituzionale, in quanto essa irragionevolmente
sottoporrebbe al medesimo trattamento fattispecie diverse, quelle in
cui la destinazione ad attività identica o affine avvenga in via
permanente, o almeno per un periodo di tempo sufficiente a
determinare per la clientela un collegamento stabile tra immobile ed
attività d’impresa, e quelle in cui tale collegamento sia escluso
dalla brevità o occasionalità della destinazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi l’infondatezza della questione.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità cui il giudice
rimettente allude si è formata con esclusivo riferimento al primo
comma dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina
l’indennita-base per la perdita dell’avviamento e la pone a carico
del locatore per il semplice fatto della cessazione del rapporto
locatizio, con esclusione di alcune ipotesi riconducibili
all’iniziativa del conduttore), e non riguarda il secondo comma (che
prevede un’indennità aggiuntiva ove l’immobile venga, entro l’anno,
adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore o ad
attività affine);
che la non puntuale evocazione degli orientamenti della
giurisprudenza da parte del giudice rimettente rende decisivo il
difetto nell’ordinanza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per le
quali un indirizzo giurisprudenziale formatosi in riferimento
all’indennita-base di cui al primo comma dell’art. 34 (che, proprio
per la non necessità della prova del pregiudizio del conduttore e
dell’arricchimento del locatore, è sovente definita “obbligazione
legale”) possa ritenersi estensibile all’indennità aggiuntiva di cui
al secondo comma (che mira a riequilibrare il rapporto in
considerazione dell’effettivo arricchimento del locatore per la
destinazione dell’immobile alla stessa attività o ad attività
analoga a quella dismessa dal conduttore);
che è pertanto palese l’erroneità del presupposto
interpretativo assunto dal giudice rimettente, secondo cui gli
sarebbe preclusa la verifica, soggetta all’ordinario regime
probatorio, di tale effettivo arricchimento del locatore;
che ne deriva la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Trapani con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola