Ordinanza N. 202 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1986
Data deposito/pubblicazione
18/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GAL LO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa l’11 dicembre 1982 dal Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Avellino sull’istanza proposta da
Faro Antonino, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell’anno
1983.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Avellino, con ordinanza dell’11 dicembre 1982, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 101 e 13, secondo comma, della Costituzione,
l’illegittimità dell’art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
perché “consente l’emanazione di un decreto da parte del Ministro col
quale è possibile vanificare l’azione di trattamento predisposta dal
Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto” e perché
comporta “un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia
preventiva) al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
osservando, fra l’altro, che la questione è stata proposta “in una
situazione in cui il magistrato si è limitato a sollevarla senza in
alcun modo motivare sulla rilevanza”;
considerato che effettivamente l’ordinanza di rimessione non
contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 90 della legge 26 luglio 1975, n.
354, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 101
della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale
di Avellino con ordinanza dell’11 dicembre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere