Ordinanza N. 203 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/07/1986
Data deposito/pubblicazione
18/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1986
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI
– Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Dott. ALDO CORASANITI Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO
– Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO
SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
primo, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa
il 10 gennaio 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a
carico di Nicastro Antonino, iscritta al n. 112 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105
dell’anno 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge 11
agosto 1973, n. 533, assumendo che detta norma, in quanto prevede il
cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione del limite
massimo di reddito (due milioni) stabilito per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato dall’art. 11 della stessa legge,
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
cittadini in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto di
coniugio.
Considerato che nella predetta ordinanza manca il benché minimo
riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, con
ciò precludendosi il controllo da parte di questa Corte circa la
rilevanza in tale giudizio della questione sollevata;
che conseguentemente questa, in conformità alla costante
giurisprudenza della Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge 11
agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal
Tribunale di Catania con ordinanza del 10 gennaio 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere