Ordinanza N. 204 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del codice civile, e dell’art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio
1969 dalla Corte d’appello di Genova nel procedimento civile vertente
tra la società Imperiale e l’Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti di costituzione della società Imperiale e
dell’Amministrazione delle finanze dello Stato e l’atto d’intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi l’avv. Arturo Carlo Jemolo, per la società Imperiale, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per
l’Amministrazione finanziaria e per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che la Corte di appello di Genova con ordinanza emessa il
10 gennaio 1969 nel procedimento civile vertente tra la società per
azioni Imperiale e l’Amministrazione delle finanze dello Stato ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento
all’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dalla società appellante,
degli artt. 2772, primo comma, del codice civile e 97 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), nella parte in cui tali
norme riconoscono allo Stato, in relazione, rispettivamente, ai
crediti per tributi indiretti in generale e per l’imposta di registro
in particolare, un privilegio speciale sugli immobili ai quali il
tributo si riferisce, esercitabile – ove si tratti di imposta
principale o complementare – anche nei confronti dei terzi che si siano
resi acquirenti di tali immobili in epoca successiva al trasferimento
che ha dato luogo all’imposizione;
che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la
società Imperiale e l’Amministrazione delle finanze dello Stato ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che nell’ordinanza di rinvio la rilevanza è stata
soltanto così motivata: “giacché una volta che si pervenga – come
questa Corte reputa doversi pervenire, conformemente all’avviso
espresso dai primi giudici – a considerare quella di cui si discute
un’imposta di registro principale e non suppletiva”;
che questa sopra riportata appare piuttosto una mera affermazione
che una vera e propria motivazione, tanto più necessaria in quanto:
a) è pacifico che la cosiddetta dichiarazione di “comando”
oggetto della imposta in questione datata 27 marzo 1945 fu presentata
all’Ufficio del registro di Genova (atti privati) il giorno 13 aprile
1945 allegata alla scrittura privata pure in data 27 marzo 1945
(regolarmente registrata) e non fu assoggettata ad autonoma tassazione
per erronea omissione dello Ufficio;
b) non soltanto nell’accertamento (vedasi, in atti, l’articolo
2072, campione atti civili dell’Ufficio del registro di Genova) ma nel
corso sia dei giudizi davanti alle Commissioni tributarie sia di
quelli davanti all’autorità giudiziaria ordinaria la imposta sulla
dichiarazione di “comando” fu sempre definita “suppletiva” e, quel che
più conta, così risulta definita nella sentenza della Corte d’appello
di Genova 17-28 luglio 1959, passata in cosa giudicata, anche se fra
parti diverse da quelle oggi in causa;
c) soltanto in data 30 maggio 1962 (vedasi il sopra citato art.
2072 campione atti civili), cioè quando, esauriti i giudizi di cui
sopra, in tanto si poteva far valere il privilegio di cui alle norme
denunciate, in quanto si fosse trattato di imposta principale, tale
venne tardivamente definita dall’Ufficio quella che anche per
giudicato era ormai accertata come imposta suppletiva;
d) il terzo comma dell’art. 7 della legge di registro
(integralmente riprodotto dall’art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n.
2313) testualmente dispone: “Sono suppletive le tasse che si applicano
sopra un atto o una denunzia quando l’Ufficio del registro sia incorso,
al momento della registrazione dell’atto o nella liquidazione della
tassa in base a denunzia, in errore od omissione, tanto sulla qualità
della tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall’atto
stesso o dalla stessa denunzia”;
che, pertanto, è necessario che il giudice a quo riesamini la
sussistenza della rilevanza tenuto conto degli elementi sopra esposti;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.