Ordinanza N. 204 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
17/06/1996
Data deposito/pubblicazione
17/06/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/06/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i
reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tita Paolo,
iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Tita
Paolo, il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 27 giugno
1995, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma,
del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i
reati tributari), nella parte in cui, nell’ipotesi di presentazione
della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di
prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l’ufficio
finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo,
la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione
dell’amnistia;
che a parere del giudice a quo la disciplina dettata dalla norma
citata, per la sua genericità ed indeterminatezza, si porrebbe in
contrasto con il principio di ragionevolezza dal momento che non
fornisce al giudice di merito alcun parametro concreto al fine di
individuare il momento temporale a partire dal quale si debba
calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia
degli uffici fiscali nell’ottemperare alla richiesta dell’autorità
giudiziaria procedente;
che tale indeterminatezza comporterebbe altresì una
ingiustificata disparità di trattamento in quanto l’effetto
favorevole della declaratoria di estinzione del reato viene a
dipendere da un evento incerto nel “quando” e diverso da imputato a
imputato;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che la norma impugnata, con il prevedere che il
procedimento penale rimanga sospeso fino a quando gli uffici fiscali
non abbiano comunicato all’autorità giudiziaria le proprie
determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per far
luogo all’applicazione dell’amnistia, non appare di per sé
irragionevole in considerazione del fatto che la concessione
dell’amnistia risulta essere subordinata all’avvenuto adempimento
dell’obbligo tributario;
che la denunciata disparità di trattamento, conseguente alla
maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al
giudice la risposta circa la sussistenza delle condizioni per
l’applicazione del provvedimento di clemenza, appare risolversi in
una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un
servizio, come tale inidonea a sorreggere censure di
incostituzionalità in quanto, come più volte affermato da questa
Corte (cfr. ordinanze nn. 1059 del 1988 e 505 del 1987), al giudice
della legittimità delle leggi spetta solo di statuire se lo
strumento apprestato dal legislatore non sia di per sé arbitrario o
discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta
utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992,
n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari) sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola