Ordinanza N. 207 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1972
Data deposito/pubblicazione
29/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del
r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari),
promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1971 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Pistoia
sul ricorso di Iozzelli Giovan Carlo, quale curatore del fallimento
Maglificio Lory, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21
giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata
dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di
Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n.
3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
(riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono
l’obbligo dell’ufficio fiscale di notificare l’accertamento di valore.
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa
Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi
giurisdizionali;
che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 le questioni di
costituzionalità proposte da Commissioni distrettuali e provinciali
per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per
difetto dei presupposti richiesti dall’art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
che questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in
numerose sentenze e ordinanze successive.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo
non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere