Ordinanza N. 208 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1972
Data deposito/pubblicazione
29/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIORIDA, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
21 marzo 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento per incidente di
esecuzione sollevato da Tondini Primo, iscritta al n. 170 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 21 marzo 1972, il pretore di Pisa ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 630,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
dispone che “i privati… se sono detenuti in luogo diverso da quello
in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal
giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all’uopo delegato”, con
riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, con sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970, questa
Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 630, secondo comma, del codice di procedura
penale, in precedenza proposta da altro giudice, limitatamente agli
artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
la prospettata violazione dell’art. 25, primo comma, della
Costituzione, che non assume autonomo rilievo rispetto alle questioni
di legittimità già esaminate dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 630, secondo comma, del codice di procedura
penale, proposta, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del
pretore di Pisa del 21 marzo 1972, e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere