Ordinanza N. 208 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO,
Giudici,
277 a 282, 400 e da 415 a 432 del codice penale militare di pace; degli
artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento
giudiziario militare) e dell’art. 286 del codice penale militare di
guerra (Tribunali militari di bordo), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1977 della Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Vedda Domenico, iscritta al n. 470 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3 del 3 gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Giudice istruttore del
Tribunale militare territoriale di Bari nel procedimento per indagini
preliminari a carico di militari ignoti, iscritta al n. 525 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979;
3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Giudice istruttore del
Tribunale militare territoriale di Roma – Sezione autonoma di Cagliari
– nel procedimento penale a carico di Zara Pasquale, iscritta al n. 142
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 3 giugno 1981.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con
ordinanza in data 17 dicembre 1977, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 400 del codice penale militare di pace, nella parte in cui
prevede il ricorso straordinario alla Corte di cassazione avverso le
sentenze del Tribunale supremo militare solo allorché sia rigettato il
ricorso in annullamento proposto dall’imputato (o dal Procuratore
generale militare) e non anche quando sia dichiarata l’inammissibilità
del ricorso proposto contro una sentenza di condanna;
che i giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari di
Bari e di Roma – sezione autonoma di Cagliari – con ordinanze emesse
rispettivamente il 15 maggio 1979 ed il 10 dicembre 1980, hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 277 a
282 e da 415 a 431 (il primo giudice anche dell’art. 432) del codice
penale militare di pace, da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(ordinamento giudiziario militare), e, il primo dei due giudici
istruttori, anche dell’art. 286 del codice penale militare di guerra,
nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, in
riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 286 del codice penale militare di guerra è manifestamente
inammissibile per assoluto difetto di rilevanza, stante
l’inapplicabilità della norma impugnata in un procedimento penale per
un reato militare che si assume commesso, come nella specie, in tempo
di pace;
che tutte le altre norme denunziate sono state abrogate con legge 7
maggio 1981, n. 180, recante “modifiche all’ordinamento giudiziario
militare di pace” (art. 16), la quale in particolare prevede la
ricorribilità in cassazione, secondo le norme del codice di procedura
penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la
soppressione dei tribunali militari di bordo, le cui competenze sono
state trasferite ai Tribunali militari (art. 8);
che si impone, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a
quibus, affinché procedano a nuovo esame della rilevanza alla luce
della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 286 del codice penale militare di
guerra, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari
con ordinanza in data 15 maggio 1979, in riferimento agli artt. 52,
terzo comma, 101 e 112 della Costituzione,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione (R.O. n.
470/1978) ed ai Giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari
di Bari (R.O. n. 525/1979) e Roma (R.O. n. 142/1981) perché procedano
a nuovo esame della rilevanza alla luce della nuova disciplina
introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere