Ordinanza N. 208 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/2000
Data deposito/pubblicazione
16/06/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/06/2000
Presidente: MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI giudice, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo
VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade
e modifiche alle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza
emessa il 21 luglio 1998 dal giudice di pace di Roma nel procedimento
civile tra Marcello Marini e la Società Autostrade Romane ed
Abruzzesi s.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della SARA S.p.a. e di Marcello
Marini, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice di
pace di Roma, nel corso di un giudizio instaurato da Marcello Marini
contro la S.p.a SARA, quale concessionaria della gestione
dell’autostrada Roma-L’Aquila, ha sollevato questione di
costituzionalità della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti
per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse
automobilistiche), nella parte in cui non dispone .. di reperire i
mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione e alla
manutenzione delle ivi previste autostrade con procedure di esazione
diverse da quelle in atto presso le barriere poste nei .. “caselli
autostradali”.. dove viene riscosso il “diritto di pedaggio”, in
quanto l’esistenza di tali barriere determinerebbe serio intralcio
alla circolazione degli autoveicoli sulle autostrade stesse, con
potenziale pericolo, durante la canicola estiva, attese le lunghe
soste forzate, per la salute delle persone a bordo degli autoveicoli;
che la questione è stata sollevata per la pretesa violazione
degli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che ha sostenuto l’infondatezza della questione, sia
per la mancata indicazione della specifica norma di cui si dubita la
costituzionalità, sia perché nella legge denunciata non vi
sarebbero riferimenti al c.d. pedaggio autostradale, sia per essere
non pertinenti i parametri costituzionali dei quali si è lamentata
la violazione, sia infine per l’irrilevanza della questione con
riguardo al giudizio a quo;
che si è costituita tardivamente la parte attrice del
giudizio a quo;
che si è costituita tempestivamente la parte convenuta di
quel giudizio, sostenendo, sia l’irrilevanza della questione, in
quanto l’invocata esclusione dell’effettuazione della riscossione del
pedaggio mediante barriere, sarebbe ininfluente ai fini della
decisione (che avrebbe ad oggetto una domanda intesa ad ottenere il
«risarcimento» di pedaggi pagati dall’attore alla SARA nonché di
danni da liquidarsi equitativamente), sia l’inammissibilità della
questione per non essere stata individuata la norma lesiva dei
parametri costituzionali invocati.
Considerato che – come evidenziano l’espresso riferimento alla
legge 21 maggio 1955, n. 463 e l’assenza di individuazione di
specifiche norme della stessa – la questione è prospettata in ordine
a tutte le disposizioni in essa contenute, e quindi è riferita
all’intero testo legislativo, senza che si sostenga in alcun modo che
la lamentata violazione della Costituzione discenda da esso nel suo
complesso;
che, pertanto, la questione di costituzionalità, in base a
consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr.
l’ordinanza n. 185 del 1996), si deve reputare manifestamente
inammissibile, in quanto il giudice a quo – fuori del caso in cui
argomenti che il vulnus derivi da un intero corpus normativo – è
tenuto ad individuare la norma o la parte di essa la cui presenza
nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della
Costituzione;
che restano assorbite le questioni preliminari sollevate
dalla parte privata costituita.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 21 maggio 1955, n. 463
(Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche
alle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli articoli
3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120, secondo
comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Roma, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola