Ordinanza N. 209 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
04/07/1974
Data deposito/pubblicazione
04/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa
il 20 novembre 1972 dalla Corte d’appello di Roma nel procedimento
civile vertente tra Vitale Maurizio e la società Ars Medica, iscritta
al n. 392 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1972 (pervenuta a questa
Corte il 3 ottobre 1973) emessa nel procedimento civile vertente tra
Vitale Maurizio e la società p.a. “Ars Medica” la Corte di appello di
Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2237, secondo e terzo comma, del codice civile in riferimento all’art.
3 della Costituzione;
che secondo la citata ordinanza le norme contenute nei menzionati
commi dell’art. 2237 del codice civile contrasterebbero con l’art. 3
della Costituzione, in quanto dispongono che il professionista può
recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare
pregiudizio al cliente, mentre consente a quest’ultimo di porre fine al
rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al
professionista il compenso per l’opera svolta e l’importo delle spese
sostenute.
Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini
dell’ordinanza 17 dicembre 1969 del pretore di Postiglione (ordinanza
cui fa riferimento anche la Corte di appello di Roma), è stata già
dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 25 del 1974.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2237, secondo e terzo comma, del codice
civile, proposta in riferimento all’art. 3 della Costituzione
dall’ordinanza 20 novembre 1972 della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere