Ordinanza N. 21 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1972
Data deposito/pubblicazione
02/02/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, giudici,
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal pretore di
Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Valovatto Maria,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con ordinanza in data 10 dicembre 1970 il pretore di
Rivarolo Canavese ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1962, ha
dichiarato non fondata la stessa questione;
che non sono stati addotti motivi nuovi o diversi che inducano a
discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del
1962.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.