Ordinanza N. 211 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
commi primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e
dell’articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei
fondi rustici) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di
Brindisi il 2 dicembre 1981, dal Tribunale di Larino il 30 marzo 1982 e
dal Tribunale di Salerno il 22 gennaio 1982 e il 20 gennaio 1982 (due
ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 129, 298, 319, 320 e 321
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 199, 269 e 283 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che i Tribunali di Brindisi, Larino e Salerno hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi
primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e
dell’articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, nella parte
in cui, determinando provvisoriamente i canoni di affitto dei fondi
rustici sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10
dicembre 1973, n. 814, Sarebbero affetti dagli stessi vizi già
rilevati nei confronti di quest’ultima dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì l’art. 136 della
Costituzione, protraendo l’efficacia di norme dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è
entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca una nuova
disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio dei
canoni per le annate agrarie trascorse, a partire dall’annata
1970-1971;
che occorre quindi restituire gli atti per il riesame della
rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Brindisi, Larino
e Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE
FERRARI – FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere