Ordinanza N. 212 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla
giustizia penale), convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno
1974, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal
pretore di Francavilla Fontana nel procedimento penale a carico di
Ribezzo Domenico, iscritta al n. 361 del registro ordinanze del 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 7
ottobre 1981.
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 il pretore di
Francavilla Fontana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in materia di sospensione condizionale della pena, nei
confronti dell’art. 13 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99
(Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con
modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220, per pretesa violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza
della dedotta questione di legittimità costituzionale;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in
essa racchiusa, che trattasi di eccezione “sollevata dal P.M. e fatta
propria dalla difesa”, restando anche in tal caso insoddisfatta la
fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso
l’apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle
questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza
cui è preordinato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell’ordinanza di
rimessione i termini ed i motivi dell’istanza con cui fu sollevata la
questione;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, ordinanze n. 61 e n. 89 del 1981), dichiararsi la manifesta
inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legge 11 aprile
1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza emessa il 20
marzo 1981 (R.O. n. 361 del 1981) dal pretore di Francavilla Fontana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere