Ordinanza N. 212 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
20/04/1989
Data deposito/pubblicazione
20/04/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in relazione al combinato
disposto degli artt. 9, ultimo comma, e 12, quarto comma, dello
stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Mantova sul ricorso
proposto dall’Ufficio Imposte Dirette di Bozzolo contro la s.n.c.
Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l’irrogazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione
delle dichiarazioni del sostituto d’imposta, la Commissione
tributaria di secondo grado di Mantova con ordinanza emessa il 25
maggio 1988 (r.o. n. 626 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi) in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che la disposizione denunciata viene censurata – in relazione a
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma e
12, quarto comma, dello stesso decreto delegato – sotto due distinti
profili, e precisamente;
a) nella parte in cui, assimilando, nel trattamento
sanzionatorio, l’ipotesi di omessa dichiarazione a quella della
dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta al
competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo
situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse;
b) nella parte in cui assoggettando a medesimo trattamento
sanzionatorio l’omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad
ufficio incompetente, ma pervenuta al competente con ritardo
superiore al mese, non distingue in relazione all’ipotesi del
sostituto che abbia effettivamente o meno versato l’imposta, così
creando un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli
altri contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece,
una distinzione fra chi abbia provveduto o meno al pagamento
dell’imposta;
che è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno
infondata;
Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili
di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già avuto modo di
rilevare (sentenza n. 82 del 1989) che la questione, in tal modo
prospettata, è inammissibile in quanto, dovendosi escludere la
possibilità di un’equiparazione tra situazioni obiettivamente
diverse, quali la presentazione ad ufficio competente e la
presentazione ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere
una pronuncia correttiva “che coinvolge una gamma di scelte che solo
il legislatore può compiere”;
che per quanto concerne l’altro aspetto di asserita
illegittimità, indicato nell’ordinanza di rimessione, la relativa
questione è stata già sostanzialmente affrontata e risolta con
dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987);
che tale pronuncia va ribadita nonostante l’affermazione
contenuta nella recente sentenza n. 82 del 1989, secondo la quale
un’operazione correttiva dell’impugnato art. 47 sarebbe possibile in
presenza dell’indicazione di un termine comparativo e in un contesto
di completa assimilazione tra le fattispecie normative poste a
raffronto;
che in tal senso non è difatti possibile considerare come un
valido tertium comparationis quello che il giudice a quo individua
nell’art. 46 (che sanziona l’omissione della dichiarazione in misura
più lieve qualora non sia più dovuta alcuna imposta) in quanto,
come questa Corte ha già affermato, fin dalla sentenza n. 128 del
1986, la dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato
diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la
sua omissione non integra una mera violazione formale, ma bensì
sostanziale, poiché impedisce agli uffici di apprendere le fonti di
reddito di cui gode il sostituto;
che ciò nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno
ribadire l’invito già rivolto al legislatore nella sentenza n. 83
del 1989, affinché, in sede di revisione del sistema tributario,
voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione
alla gravità delle violazioni, così pervenendo ad una disciplina
più consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle
imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Mantova, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47 in relazione all’art. 46 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Mantova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI