Ordinanza N. 213 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e
art. 57 cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della
stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma il 14
novembre e il 31 ottobre 1981, dal Tribunale di Monza il 28 gennaio
1982, dal Tribunale di Roma il 17 marzo 1981, il 20, il 12 e il 27
gennaio 1982, il 10 febbraio 1982, il 13 gennaio 1982 (due ordinanze) e
il 20, il 9, il 27 e il 17 febbraio 1982 e dal Tribunale di Monza il 12
gennaio, il 17 e il 23 febbraio 1982, rispettivamente iscritte ai nn.
33, 34, 154, 202, 203, 204, 205, 225, 226, 227, 291, 292, 293, 294,
307, 308 e 309 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 129, 227, 234, 255, 241, 262, 269 e 283
del 1982.
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. – Con ordinanze 1) 14 novembre 1981 (comunicata il successivo 30
e notificata il 23 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12
maggio 1982 e iscritta al n. 33 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Galeotti Marcello, II) 31 ottobre 1981 (comunicata l’11 e
notificata il 29 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12
maggio 1982 e iscritta al n. 34 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Di Mauro Antonio e Scottoni Franco, III) 17 marzo 1981
(pervenuta alla Corte il 17 marzo 1982; comunicata il 9 aprile 1981 e
notificata il 6 gennaio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25
agosto 1982 e iscritta al n. 202 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Zanetti Livio, Jannuzzi Raffaele, Grimaldi Fulvio e D’Amico
Riccardo, IV) 20 gennaio 1982 (comunicata il successivo 27 e notificata
l’8 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25 agosto 1982 e
iscritta al n. 203 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Coppola
Aniello, D’Ambra Davide, Scateni Luciano e Locatelli Goffredo, V) 12
gennaio 1982 (comunicata il successivo 21 e notificata l’8 febbraio
1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al
n. 204 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Letta Gianni e
Carrozzoni Sergio, VI) 27 gennaio 1982 (comunicata il 4 e notificata il
18 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e
iscritta al n. 205 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Mariotti
Cristina e Zanetti Livio, VII) 10 febbraio 1982 (comunicata il 19 e
notificata il 23 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 255 del
15 settembre 1982 e iscritta al n. 225 R.O. 1982), resa nel
procedimento contro Spano’ Alberto, VIII) 13 gennaio 1982 (comunicata
il successivo 22 e notificata il 16 febbraio 1982, pubblicata nella G.
U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 226 R.O. 1982), resa
nel procedimento contro Borgonovo Anna Maria e Simeoni Franco, IX) 13
gennaio 1982 (comunicata il successivo 22 e notificata il 20 febbraio
1982, pubblicata nella G. U. n. 241 del 1 settembre 1982 e iscritta al
n. 227 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Santini Andrea e
Pratesi Piero, X) 20 febbraio 1982 (notificata il 10 e comunicata il 15
del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22
settembre 1982 e iscritta al n. 291 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Marchi Mario e Bochicchio Giuseppe, XI) 9 febbraio 1982
(comunicata il 24 e notificata il 25 dello stesso mese, pubblicata
nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 292 R.O.
1982), resa nel procedimento contro Zanetti Livio e Arcuri Camillo,
XII) 27 febbraio 1982 (notificata il 15 e comunicata il 17 del
successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22
settembre 1982 e iscritta al n. 293 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Repek Claudio, e XIII) 17 febbraio 1982 (comunicata il
successivo 23 e notificata il 6 marzo 1982, pubblicata nella G. U. n.
269 del 29 settembre 1982 e iscritta al n. 294 R.O. 1982), resa nel
procedimento contro Frasca Polara Giorgio, il Tribunale di Roma,
sezione IV penale, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948,
n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.
che: 2. – Con ordinanze XIV) 12 gennaio 1982 (notificata il 13 e
comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U.
n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 307 R.O. 1982), resa nel
procedimento contro Risolo Antonio, Invernici Elisabetta e Alagia
Marisa, XV) 28 gennaio 1982 (comunicata il 10 e notificata l’11 del
successivo mese di febbraio, pubblicata nella G. U. n. 227 del 18
agosto 1982 e iscritta al n. 154 R.O. 1982), resa nel procedimento
contro Rea Ermanno, Vergani Guido, Gorresio Vittorio, Vene’ Gianfranco,
Ochetto Valerio e Cattedra Vittorio, il Tribunale penale di Monza ha
giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 cod. pen.
che: 3. – Con ordinanze XVI) 17 febbraio 1982 (notificata il 13 e
comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U.
n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 308 R.O. 1982), resa nel
procedimento contro Risolo Antonio, XVII) 23 febbraio 1982 (notificata
il 13 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella
G. U. n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 309 R.O. 1982),
resa nel procedimento contro Gallistru Onorio, Manna Franco e Malberti
Paolo, il Tribunale penale di Monza ha giudicato rilevante e in
riferimento all’art. 3 Cost. non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio
1948, n. 47.
Considerato che: 4. – La circostanza che il Tribunale di Monza, in
due ordinanze (nn. 308, 309 R.O. 1982), siasi limitato ad impugnare gli
artt. 1, 9 e 13 l. 47/1948 e non anche l’art. 57 cod. pen., non
impedisce la riunione dei 17 procedimenti.
che: 5.1. – Essendosi il Tribunale di Roma limitato a rinviare,
senza neppure riprodurla, alla motivazione esposta nella ordinanza 29
ottobre 1980 che questa Corte, prendendola in esame in una con altre
ordinanze dello stesso giudice, ha reputato con sent. 168/1982
inidonea a dire illegittime le norme impugnate (artt. 1, 9 e 13 l. 8
febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.), non
rimane che dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione
di legittimità costituzionale.
5.2. – Né diversa conclusione è lecito attingere per le quattro
ordinanze di varia data (nn. 154, 307 a 309 R.O. 1982), nelle quali il
Tribunale di Monza non si è limitato a richiamare la ordinanza 29
ottobre 1980 del Tribunale di Roma, ma ha soggiunto che il legislatore
del 1948 non poteva prevedere la capacità diffusiva che il mezzo
radiofonico e, in prosieguo, quello televisivo avrebbero assunto anche
in rapporto alle acquisizioni della tecnica che in atto rendono
possibili anche la riproduzione e la conseguente reiterazione e la
permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi e che
l’utente radiofonico e televisivo – stante la natura stessa della fonte
di propagazione delle notizie di cui non è agevole riconoscere
l’estrazione ideologica e culturale – e necessariamente destinato a
percepire il messaggio senza la possibilità di discriminare le fonti
della informazione che per converso è il più delle volte offerta al
lettore. Siffatti argomenti per un verso non scalfiscono le ragioni di
ordine giuridico-formale che han trovato collocazione nella
giurisprudenza costituzionale (v., ancor prima della sent. 168/1982 (n.
17.1.), la sent. 42/1977) e per altro verso non possono assumere il
significato di communis opinio dappoiché non si è mancato di
avvertire nella sentenza di più fresca data che “la stampa viene anche
in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben più pericoloso
di altri mezzi di pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cui
si registrano sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non
ha cessato di profilarsi quale più pericoloso veicolo di
diffamazione”, e, comunque, che il compito di ridurre il solco che
separa la legge del ’48 dalla più recente legge del ’75, della quale
non ha mancato il Tribunale di Monza di far parola nella ord. 12
gennaio 1982, per comportare indagini sociologiche e socio-politiche,
non può essere esplicato dalla Corte, la quale deve limitarsi a
richiamare ancora una volta l’attenzione del legislatore sulla
infuocata materia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 33, 34, 154, 202 a 205, 225 a
227, 291 a 294, 307 a 309 R.O. 1982,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948,
n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevate, in riferimento all’art. 3
Cost., con le ordinanze 17 marzo, 31 ottobre e 14 novembre 1981, 12
gennaio, 13 gennaio (due), 27 gennaio, 9, 17, 20 e 27 febbraio 1982 del
Tribunale di Roma sezione IV penale, 12 e 28 gennaio, 17 e 23 febbraio
1982 del Tribunale penale di Monza;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 57 cod. pen., sollevata, in
riferimento all’art. 3 Cost., con le ordinanze sub 1) del Tribunale di
Roma, sezione IV penale, e 12 e 28 gennaio 1982 del Tribunale penale di
Monza.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere