Ordinanza N. 214 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
20/04/1989
Data deposito/pubblicazione
20/04/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del
testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza
emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina nel procedimento
penale a carico di Carli Walter, iscritta al n. 712 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio
1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione ed all’art. 6, paragrafo 3°, lettera c) della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4
agosto 1955, n. 848, questione di legittimità dell’art. 29, ultimo
comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, “nella parte in
cui non consente all’imputato ammesso al gratuito patrocinio la
facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, non fondata;
Considerato che, come risulta dall’ordinanza di rimessione,
l’imputato nel giudizio a quo, “pur reso edotto dal Pretore della
sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio presso il
Tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al
gratuito patrocinio ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di
fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d’ufficio”;
che la norma sospettata di incostituzionalità presuppone,
invece, che l’imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di
idonea documentazione, sia stato “ammesso al gratuito patrocinio”;
che, pertanto, allo stato degli atti, nella fattispecie
sottoposta al suo esame, il giudice a quo non è tenuto a fare
applicazione della norma denunciata, cosicché la questione proposta,
profilandosi come meramente eventuale, risulta priva di concreta
rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 29, ultimo comma, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e
24 della Costituzione, ed all’art. 6, paragrafo terzo, lettera c),
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata con la
legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Palestrina con ordinanza
del 19 luglio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI