Ordinanza N. 215 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
lett. H, e punto 3, lett. I, della Tab. A allegata al d.l. 23 ottobre
1964, n. 989, conv. in legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (Imposta di
fabbricazione dei prodotti petroliferi. Esenzioni) promossi con tre
ordinanze emesse il 21 aprile 1980 dal Tribunale di Genova nei
procedimenti civili vertenti tra la Soc. p.a. Tirrenia Gas e la
Società Italiana per il Gas e l’Amministrazione delle Finanze dello
Stato, iscritte ai nn. 487, 488 e 489 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24
settembre 1980.
Visti gli atti di costituzione della Soc. Tirrenia Gas e della Soc.
Italiana per il Gas e gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, mediante 3 ordinanze
pronunziate sotto la stessa data del 21 aprile 1980, nel corso dei
procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Tirrenia Gas, la S.p.A. Soc.
it. per il Gas e l’Amministrazione delle Finanze, sollevava incidente
di legittimità costituzionale del punto 4, lett. H, e del punto 3,
lett. I della tabella A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 (conv.
nella L. 18 dicembre 1964, n. 1350) nella parte in cui non prevedono
l’esenzione dell’imposta di fabbricazione di prodotti petroliferi
raffinati, anche se non completamente assimilabili a quelli “destinati
a subire un trattamento definito” (cracking e reforming), e ciò con
riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,
che, come riconoscono le stesse ordinanze, la questione trae
origine dallo stadio raggiunto dall’evoluzione tecnologica del settore
che, all’epoca in cui venivano emanate le norme della cui
costituzionalità oggi si dubita, consigliava l’adozione di quel
particolare prodotto petrolifero (i così detti “benzinoni”) che,
proprio in vista della sua utilizzazione nella produzione del gas di
città, e quindi del particolare valore sociale del prodotto finale,
godeva di esenzione dell’imposta,
che, però, successivamente l’incessante progresso tecnologico,
dimostrando la notevole carica inquinante dei benzinoni e il loro
scarso valore calorifico, ha suggerito l’utilizzazione di più
sofisticati prodotti, rappresentati dalle benzine raffinate, o
speciali,
che, però, queste ultime non venendo ottenute mediante trattamento
“definito” di cracking o di reforming, ma bensì mediante il diverso
metodo della “vaporizzazione”, pur essendo non inquinanti e di alto
potere calorifico, non godevano di esenzione d’imposta, sì che veniva
a determinarsi una grave situazione di disuguaglianza per il fatto che
restavano sottoposti allo stesso trattamento fiscale utilizzatori di
prodotti petroliferi a fini speculativi e utilizzatori ai fini sociali
di distribuzione del gas nelle reti urbane (art. 3, primo comma Cost.),
che, ad avviso delle ordinanze, anche l’art. 32, primo comma Cost.
restava così vulnerato, in quanto si dava esenzione fiscale proprio a
prodotti (i benzinoni) che provocavano imponenti fenomeni
d’inquinamento, lesivi del bene costituzionale della salute pubblica,
considerato che i giudizi devono essere riuniti per l’assoluta
identità delle questioni proposte,
che frattanto è sopravvenuta la L. 2 agosto 1982, n. 513 recante
norme interpretative della citata Tabella A, e particolarmente l’art. 1
dove il legislatore avverte che “nei trattamenti definiti del cracking
e del reforming, previsti dalla lettera H, punto 4 della Tabella
(disposizione impugnata)… devono considerarsi compresi tutti i
processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati
per la prevenzione di gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione”,
che, pertanto, s’impone da parte del giudice a quo un nuovo esame
della rilevanza delle questioni sottoposte all’esame di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere